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Art. 1
Il Circolo ARCHEO ARCI costituito in Nuoro è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Il Circolo è costituito a tempo indeterminato, non persegue finalità di lucro e opera nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di associazionismo e volontariato.
Art. 2
Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e di tutti i cittadini. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza sono settori d’intervento del Circolo. Il Circolo individua nell’archeologia, in un contesto di ambiente unitario, il suo primario settore di interesse e nelle iniziative di studio, ricerca e svago, difesa e valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale i propri interventi prioritari. Esso promuove: lezioni, conferenze, convegni, visite ai musei e ai siti archeologici, raccolta di documentazione grafica, fotografica, filmica e, nel rispetto della vigente normativa e in accordo con le istituzioni di settore dello Stato e della Regione, la ricerca archeologica sul territorio, favorisce e agevola la partecipazione a scavi autorizzati in Italia e all’estero; a scopo di conoscenza e svago, promuove, inoltre, momenti formativi, escursioni e gite sociali.
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia e professione. Il Circolo può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti resi necessari al suo regolare funzionamento, ovvero a qualificare e specializzare l’attività stessa. I minori di anni diciotto possono assumere titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare la domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5
Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibera sulla stessa. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 6
I soci hanno diritto a:
1. frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare; 2. a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo; 3. ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
Art. 7
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali del Circolo. Le somme sociali versate per le quote sociali non sono rimborsabili.
Art. 8
La qualifica di socio si perde per:
1. decesso; 2. mancato pagamento della quota sociale; 3. espulsione o radiazione; 4. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
1. inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; 2. denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; 3. l’attentare in qualsiasi modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; 4. il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; 5. l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo; 6. l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 10
Contro ogni
provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso
entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei
soci.
Art. 11
Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:
1. beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo; 2. contributi, pubblici e privati, erogazioni e lasciti diversi; 3. fondo di riserva. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
Art. 12
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre diogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Art. 13
Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo e per nuovi impianti e attrezzature.
Art. 14
Partecipano all’Assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell’Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.
Art. 15
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 16
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all’art. 30.
Art. 17
L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un’ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei soci.
Art. 18
L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:
1. approva il bilancio consuntivo e preventivo; 2. approva le linee generali del programma di attività; 3. elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto i nominativi scelti tra i soci aventi diritto di voto. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità diiscrizione al Circolo; 4. elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma il verbale degli scrutini; 5. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Art. 19
L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissione di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
1. il Presidente che ha la rappresentanza legale del Circolo; è il responsabile di ogni attività dello stesso e convoca e presiede il Consiglio; 2. il VicePresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questo, ne assume le mansioni; 3. il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del VicePresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.
Art. 23
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
1. eseguire le delibere dell’Assemblea; 2. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 3. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi; 4. deliberare circa l’ammissione dei soci; 5. deliberare circa la azioni disciplinari nei confronti dei soci; 6. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; 7. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati; 8. decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Art. 25
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 26
Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Può deliberare l’espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell’art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.
Art. 27
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte all’anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Art. 28
I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Art. 29
Le cariche di Consigliere, Sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro. Le mansioni delle suddette cariche sociali sono svolte in modo assolutamente gratuito. Saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
Art. 30
La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Art. 31
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.
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